Gli impianti di balneazione entrano esplicitamente nella normativa riguardante l’accessibilità con la legge 104/92 la quale stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi siano subordinati al rispetto del requisito dellaVISITABILITÀ degli impianti come stabilito nel DM 236/89, oltreché dall’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” stabilisce all’art. 23 – Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative che: “le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

Il concetto di Visitabilità

Sulla base delDecreto Ministro Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e di attuazione dellaLegge 9 gennaio 1989, n. 13, sono stabiliti i requisiti minimi riguardanti l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità.

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Nel merito bisogna considerare che se su una terrazza si svolgono uno o più servizi, che altrove non si possono trovare, allora la terrazza deve essere visitabile.

Altresì invece servizi identici, quali il bar o il solarium, sono erogati anche in altri spazi che sono visitabili, allora la terrazza non dovrà necessariamente essere adeguata.

Un locale quando supera i 250 mq di superficie utile deve prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

È importante sottolineare che gli spazi di relazione, nei quali le persone entrano in rapporto con la funzione svolta, siano visitabili. Pertanto, se la terrazza ha un suo specifico ruolo funzionale, dovrà essere visitabile.

Mettersi a norma: le soluzioni

Qualora il titolare di una attività balneare, con relativa concessione demaniale intenda realizzare strutture di facile rimozione per disabili, non fisse, potrà farlo senza attività istruttorie aggiuntive.

Infatti, secondo l’art. 7.1Legge n. 13/89: “L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione”.

A rafforzare questo assunto vi sono due pareri.

Uno dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona – Parere n. CS.252/93H del 19 luglio 1993,“Non assoggettabilità a concessione edilizia delle opere fisse occorrenti per garantire ai disabili la visitabilità degli impianti balneari”

si verifica quando il privato realizzi opere su area del demanio. In tal caso si richiede, oltre alla concessione demaniale, anche la concessione edilizia: a meno che relativamente a quest’ultima la normativa vigente non detti norme particolari, come avviene in alcuni casi per la materia in esame. Infatti, mentre per la prima realizzazione delle strutture balneari i progetti devono contenere le previsioni di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 13/1989 e secondo le regole generali occorre la concessione edilizia, inveceper le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche in edifici preesistenti, non sono soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione le opere di cui all’art. 2 della Legge n. 13/1989 e sono soggette al regime autorizzativi di cui all’art. 48 della Legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni le opere consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (art. 7 Legge n. 13/1989)

Inoltre, la legge 23 dicembre 1996, n. 647,“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei” afferma che:

Art. 8. Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione.

4. All’esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.”

Art.4 Legge n.13/89: “1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, ove l’immobile sia soggetto al vincolo di cui all’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.


La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso


In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.


L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.


Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.

Art.7: “1.L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all’inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l’interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione di cui all’articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Certificazione Bandiera Blu

Spiagge

Nella procedura di assegnazione della Bandiera Blu, tra i criteri utilizzati dalla FEE Italia (soggetta a revisioni annuali che tengono in considerazione le variazioni apportate al Questionario Bandiera Blu e/o che tendono a rendere, nel tempo, più selettivi i criteri di idoneità) viene previsto uno specifico punto riguardante “Servizi e Sicurezza.”

La procedura, applicata a tutti i comuni rivieraschi candidati, prevede alla sezione J – Spiaggia che: “Per questa sezione, il criterio di assegnazione del punteggio (da un minimo di 5 ad un massimo di

13,5 punti) prende in considerazione tutta una serie di fattori, quali la presenza di componenti naturali sulla spiaggia che ne aumentino il valore paesaggistico, l’adeguatezza delle infrastrutture ed attrezzature di spiaggia, nonché del soccorso e della sicurezza, la conduzione, da parte degli stabilimenti balneari, di una corretta gestione ambientale e la predisposizione di dispositivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche il rapporto tra la lunghezza della spiaggia in concessione rispetto alla spiaggia libera sarà considerato; in particolare le misure attuate dall’Amministrazione Comunale per rendere quest’ultima sicura e ben gestita: a tal fine saranno escluse dalla candidatura le località in cui non è assicurata la presenza dell’assistente bagnanti.”

Inoltre, al punto A.3 del questionario che deve essere inviato per partecipare all’ottenimento della Bandiera Blu si specifica che: A.3 ACCESSIBILITÀ – Indicare se il Comune possiede o meno un piano di adeguamento delle opere (edifici e strutture esistenti) alle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Indicare se il Comune ha realizzato una guida specifica sull’accessibilità dei luoghi e dei servizi e come viene diffusa.

Approdi Turistici

Per l’ottenimento della Bandiera Blu, un approdo Turistico deve essere dotato di pontili e moli per diportisti. Può essere parte di un porto più grande con altre attività, nel caso in cui l’Approdo Turistico sia separato in modo ben definito dalle altre attività del porto. L’approdo può essere situato sia in acque marine che in acque interne. L’approdo deve avere i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera Blu e rispondere a tutti i requisiti indicati con la lettera I (imperativi) e possibilmente al maggior numero dei requisiti indicati con la lettera G (guida).

Un responsabile dell’approdo deve essere nominato per gestire le questioni relative al Programma Bandiera Blu. L’approdo deve essere accessibile per un’ispezione non annunciata da parte della FEE.

Per quanto riguarda gli approdi che dovrebbero essere dotati di strutture e servizi per disabili che fa parte dei requisiti indicati con la lettera G (Guida).

E’ quindi da sottolineare che per quanto riguarda gli approdi turistici il requisito delle strutture e servizi per disabili non è tra quelli imperativi ma tra quelli guida.